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Scontrino elettronico obbligatorio 2022: cos’è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Lo scontrino elettronico 2022 è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.

 

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

 

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.

 

È questa la risposta a chi si chiede cos’è lo scontrino telematico, entrato ufficialmente in vigore per tutti a partire dal 1° gennaio 2020. Per poter memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, gli esercenti sono obbligati a dotarsi di registratori di cassa telematici.

 

In alternativa all’utilizzo del RT, è possibile avvalersi della procedura di invio dei dati messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, adatta però esclusivamente per gli esercenti che effettuano operazioni a ridotta frequenza giornaliera.

 

Scontrino elettronico 2022: come funziona e cosa cambia con il nuovo obbligo

Per adempiere all’obbligo dello scontrino elettronico 2021, i soggetti che emettono scontrini o ricevute fiscali per certificare le proprie operazioni sono obbligati a memorizzare e trasmettere in modalità telematica i dati dei corrispettivi giornalieri.

 

Per adempiere al nuovo obbligo è necessario essere dotati di registratori telematici, che rispettino le regole e le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

 

A tal proposito si specifica che l’obbligo di dotarsi di registratore di cassa idoneo alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, dopo un periodo di moratoria introdotto per favorire il graduale adeguamento da parte degli esercenti.

 

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 23 dicembre 2020 ha prorogato al 1° aprile 2021 esclusivamente l’obbligo di adeguamento al nuovo tracciato telematico, versione 7.0. A ridosso della scadenza, il provvedimento pubblicato il 30 marzo 2021 ha nuovamente rinviato la scadenza ultima al 1° ottobre 2021 e poi ancora a settembre il termine è stato portato al 1° gennaio 2022.

 

Per il consumatore cambia poco: non riceve più uno scontrino o una ricevuta “fiscale” bensì un documento “commerciale”, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce o come prova di acquisto.

 

Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

 

Gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020.

 

Per tutti gli altri operatori, la chiusura della moratoria – inizialmente prevista al 1° luglio 2020 – è stata differita dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all’emergenza da Coronavirus.

 

Dal 1° gennaio 2021, pertanto, tutti gli operatori devono aver attivato un registratore telematico o devono utilizzare la procedura web dell’Agenzia e non possono più emettere scontrini o ricevute fiscali.

 

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